Regio decreto 23 settembre 1909, n. 543 Art. 2
Per il mantenimento di dette scuole il comune di Ferrara paghera' annualmente all'erario dello Stato il contributo di L. 31,278.10 e garantira' per tasse scolastiche un annuo introito di L. 11,200 provvedendo inoltre ai locali, al materiale scolastico e scientifico ed a quanto altro sia necessario per il funzionamento delle scuole medesime in conformita' degli obblighi assunti con la convenzione 16 giugno 1909.