Regio decreto 30 settembre 1909, n. 520 Art. 2
Per il mantenimento di dette scuole il comune di Taranto paghera' annualmente all'erario dello Stato il contributo di L. 36,021.10 e garantira' per tasse scolastiche un annuo introito di L. 10,235 provvedendo inoltre al personale di servizio, ai locali, al materiale scolastico e scientifico ed a quanto altro sia necessario per il funzionamento delle scuole medesime in conformita' degli obblighi assunti con la convenzione 28 settembre 1909.