Regio decreto 30 settembre 1909, n. 526 Art. 2
Per il mantenimento di dette scuole il comune di Firenze paghera' annualmente all'erario dello Stato il contributo di L. 96,336.50 e garantira' per tasse scolastiche un annuo introito di L. 34,500 provvedendo inoltre al personale di servizio, ai locali, al materiale scolastico e scientifico ed a quanto altro sia necessario per il funzionamento delle scuole medesime in conformita' degli obblighi assunti con la convenzione 28 settembre 1909.