Regio decreto 30 settembre 1909, n. 533 Art. 2
Per il mantenimento di detta scuola il comune d'Andria paghera' annualmente all'erario dello Stato il contributo di L. 19,644.85, e garantira' per tasse scolastiche un annuo introito di L. 4000 provvedendo inoltre ai locali, al personale di servizio, al materiale scolastico e scientifico ed a quanto altro sia necessario per il funzionamento della scuola medesima, in conformita' degli obblighi assunti con la convenzione 24 settembre 1909.