Regio decreto 30 settembre 1909, n. 534 Art. 2
Per il mantenimento di detta scuola il comune di Andria paghera' annualmente all'erario dello Stato il contributo di L. 20,399.50 e garantira' per tasse scolastiche un annuo introito di L. 4000, provvedendo inoltre ai locali, al materiale scolastico e scientifico e a quanto altro sia necessario per il funzionamento della scuola medesima in conformita' degli obblighi assunti con la convenzione 24 settembre 1909.