Regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20 Art. 13
Le norme tecniche che regolano la prova delle armi da fuoco, sono sottoposte dal Consiglio di amministrazione del Banco all'approvazione del ministro della guerra.
Le norme tecniche che regolano la prova delle armi da fuoco, sono sottoposte dal Consiglio di amministrazione del Banco all'approvazione del ministro della guerra.