Regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20 Art. 3
Il Banco, dopo eseguita la prova delle canne e riconosciutane la buona qualita', imprimera' su di esse un marchio speciale, indicante l'anno in cui la prova stessa e' stata eseguita.
Il Banco, dopo eseguita la prova delle canne e riconosciutane la buona qualita', imprimera' su di esse un marchio speciale, indicante l'anno in cui la prova stessa e' stata eseguita.