Regio decreto 29 settembre 1910, n. 520 Art. 2
Per il mantenimento di detta scuola il comune di Bassano paghera' annualmente all'erario dello Stato il contributo di L. 12,599.02 e garantira' per tasse scolastiche un annuo introito di L. 7,500 provvedendo inoltre al materiale scolastico e scientifico ed ai locali e sodisfacendo a tutti gli altri obblighi assunti con la convenzione.