Regio decreto 29 settembre 1910, n. 522 Art. 2
Per il mantenimento di detta scuola il comune di Sansevero paghera' annualmente all'erario dello Stato il contributo di L. 15,237.95 e garantira', per tasse scolastiche, un annuo introito di L. 4000 provvedendo inoltre al materiale scolastico e scientifico, ai locali e al personale di servizio, e sodisfacendo a tutti gli altri obblighi assunti con la convenzione.