Regio decreto 29 settembre 1910, n. 525 Art. 2
Le spese relative al mantenimento di detta scuola, per cio' che riguarda il personale direttivo, insegnante e di servizio saranno sostenute dallo Stato, restando a carico del comune di Cagliari quelle per i locali per il materiale scolastico e scientifico.