Regio decreto 15 dicembre 1910, n. 503 Art. 13
Nel caso di scioglimento della scuola, da farsi con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, si provvedera' alla destinazione di quanto appartiene alla scuola soppressa a vantaggio di altro Istituto scolastico d'indole affine, previo accordo cogli enti o privati sussidianti.