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Regio decreto 1 febbraio 1920, n. 91 · Regio decreto 1 febbraio 1920, n. 91 — Che modifica quello 1° agosto 1913, n.1002, relativamente alla composizione della Commissione per l'esame delle proposte d'avanzamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della R. guardia di finanza ed alle promozioni nel corpo stesso. (020U0091)

Regio decreto 1 febbraio 1920, n. 91 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Agli articoli 3, 4 e 5 dello stesso R. decreto 1° agosto 1913, numero 1002 , sono apportate le varianti appresso indicate: a) I comma 1° e 3° dell'articolo 3 sono sostituiti dai seguenti: (Comma 1°). Le promozioni ai gradi di brigadiere e di maresciallo ordinario si fanno sulla base di due quadri d'avanzamento, distinti per l'anzianita' e per la scelta, e mediante una serie di tre turni dei quali i due primi spettanti all'anzianita' ed il terzo alla scelta. (Comma 3°). Nessun sottufficiale o militare di truppa puo', comunque, essere promosso al grado superiore se non sia riconosciuto idoneo ad esercitarne l'ufficio e non ne sia meritevole per le sue note caratteristiche, oltre che pel risultato degli esami quando questi siano prescritti. b) Nel primo comma dell'articolo 4, dopo le parole «gradi di sottufficiale» e' aggiunto «e di appuntato»; nel 2° comma, alle parole «maresciallo ordinario» sono sostituite quelle di «maresciallo maggiore». c) All'articolo 5, dopo le parole «quelli pei sottufficiali» e' aggiunto «e per gli appuntati».