Regio decreto 8 agosto 1920, n. 1127 Art. 14
Il ministro della marina ha facolta' di estendere ad altri stabilimenti della R. marina le disposizioni del presente decreto e di quello n. 1061, in data 27 giugno 1920, concernente gli arsenali di Napoli e di Venezia, in quelle parti che riterra' piu' convenienti in relazione all'assetto definitivo che dovra' essere assunto.