Regio decreto 19 gennaio 1922, n. 22 Art. 3
Il Commissariato generale civile per la Venezia Giulia, d'accordo con la Giunta provinciale straordinaria dell'Istria, provvedera' alla delimitazione di fatto dei Comuni censuari modificati all'art. 1 e alla separazione dei beni e del patrimonio nonche' dei pesi comuni, come pure alla regolazione degli altri rapporti in dipendenza della seguita modificazione delle circoscrizioni comunali, e prendera' del pari ogni disposizione per il funzionamento dei nuovi Comuni a tutti gli effetti.