Regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1765 Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione RE D'ITALIA Visto l' art. 13 del R. decreto 23 settembre 1920, numero 1315 , recante provvedimenti per le localita' danneggiate dal terremoto del 6-7 settembre 1920; Visto l' art. 8 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705 ; Riconosciuta l'opportunita' di cedere ai Comuni i ricoveri costruiti dallo Stato in occasione di desto terremoto, nonche' le aree su cui detti ricoveri esistono; Udito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri segretari di Stato per l'interno, per i lavori pubblici, per le finanze e per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo: Per la cessione ai Comuni danneggiati dal terremoto del 6-7 settembre 1920 delle aree e dei ricoveri su di esse costruiti si provvedera', in quanto applicabile, a norma del decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1916, n. 54 . Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addi' 27 ottobre 1922. VITTORIO EMANUELE. FACTA - RICCIO - TADDEI - PARATORE - BERTONE. Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.
Verweist auf
- Regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1765 Art. 13
- Regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1765 Art. 8