Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 167 Art. 2
Sono estese alle nuove Provincie le disposizioni relative ai medici di bordo contenute nel capo IV del regolamento per la Sanita' marittima approvato con R. decreto 29 settembre 1895, n. 636 , modificato dal regolamento che stabilisce le condizioni speciali richiesta nelle navi addette al trasporto dei passeggeri approvato con RR. decreti 20 maggio 1897, n. 178, e 19 ottobre 1898, n. 454, dal R. decreto 7 luglio 1910, n. 573 , e dal precedente articolo.