Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 241 Art. 2
Dove nella legge predetta sono indicati gli uffici dei dipartimenti forestali e del Genio civile e le Soprintendenze ai monumenti saranno da intendersi per le nuove Provincie rispettivamente le direzioni delle foreste demaniali, gli organi tecnici governativi che adempiono le funzioni deferite nelle vecchie Provincie al Genio civile, gli uffici per le antichita' e le belle arti di Trento e di Trieste.