Regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413 Art. 2
Gli attuali capi d'istituto incaricati, che non siano, in base alle disposizioni vigenti, collocati a riposo o esonerati dal servizio, entreranno a far parte dei ruoli dei presidi qualora siano giudicati meritevoli, per la prova fatta durante l'incarico, di conservare l'ufficio direttivo, altrimenti saranno restituiti all'insegnamento della propria disciplina o saranno collocati in uno degli altri ruoli a cui possano far passaggio secondo le disposizioni del presente decreto.