Regio decreto 8 luglio 1923, n. 1726 Art. 2
Con successivi decreti, da promuoversi dai Ministri competenti, verranno approvati i progetti che dovranno concordarsi fra le rappresentanze provinciali di Piacenza, Genova e Pavia, relativamente alla separazione del patrimonio ed al reparto delle attivita' e passivita'; sara' variata, in quanto sia necessario, la circoscrizione dei mandamenti agli effetti degli articoli 92 e seguenti della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 , e sara' provveduto a quant'altro occorra per l'applicazione del presente decreto.