Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1570 Art. 13
La distribuzione e la spedizione in franchigia postale delle leggi e dei decreti in fogli sciolti ed in volumi sono fatte a cura del Provveditorato. I fogli e volumi sopravanzati nella spedizione, vengono immediatamente assunti in consegna ed in deposito dal contabile cassiere per la scorta, previa verifica della quantita'.