Regio decreto 2 settembre 1923, n. 1913 Art. 2
Con successivi decreti, da promuoversi dai Ministri competenti, sara' variata, in quanto sia necessario, la circoscrizione dei mandamenti agli effetti dell'art. 92 e seguenti della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 , verranno approvati i progetti che dovranno concordarsi fra l'amministrazione provinciale della Spezia e quelle di Genova e di Massa e Carrara, relativamente alla separazione del patrimonio ed al riparto delle attivita' e passivita', e sara' provveduto a quant'altra occorra per la esecuzione del presente decreto.
Verweist auf
- Regio decreto 2 settembre 1923, n. 1913 Art. 92