Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2508 Art. 2
Entro l'ottobre 1923 l'Amministrazione provinciale di Forli' e l'Amministrazione comunale di Siena faranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione le rispettive deliberazioni, approvate dalla competente autorita' tutoria, con le quali si impegnino a corrispondere all'Erario il contributo annuo stabilito dal R. decreto 7 giugno 1923, n. 1408 , e a soddisfare gli oneri di cui agli articoli 97 , 100 e 103 del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 .