Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2749 Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti accordi stipulati fra l'Italia ed altri Stati: 1° Convenzione internazionale di Parigi, del 4 maggio 1910, per la repressione della tratta delle bianche; 2° Convenzione internazionale di Ginevra, del 30 settembre 1921, per la soppressione della tratta delle donne e dei fanciulli.