Regio decreto 15 novembre 1923, n. 2506 Art. 21
Nessun aumento di stanziamenti potra' essere fatto a carico del bilancio dello Stato per spese stradali in dipendenza delle precedenti disposizioni.
Nessun aumento di stanziamenti potra' essere fatto a carico del bilancio dello Stato per spese stradali in dipendenza delle precedenti disposizioni.