Regio decreto 27 dicembre 1923, n. 3121 Art. 3
Entro il termine prefisso nell'art. 4 per l'entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni dei Comuni indicati nell'art. 1 stabiliranno d'accordo le condizioni dell'unione ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale. Entro lo stesso termine sara' provveduto al regolamento dei rapporti fra i comuni di Lecco e di Maggianico in dipendenza dell'aggregazione al primo del tratto di territorio indicato nell'articolo precedente. Per i suindicati adempimenti sono conferiti i poteri dei Consigli comunali ai Commissari che siano stati incaricati dell'amministrazione di detti Comuni. In difetto di tali deliberazioni od in caso di dissenso, si provvedera' con decreto del Ministro per l'interno, sentiti la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio di Stato.
Verweist auf
- Regio decreto 27 dicembre 1923, n. 3121 Art. 1
- Regio decreto 27 dicembre 1923, n. 3121 Art. 118
- Regio decreto 27 dicembre 1923, n. 3121 Art. 4