Regio decreto 27 dicembre 1923, n. 3247 Art. 2
Entro il termine prefisso nell'articolo seguente per l'entrata in vigore del presente decreto, i Consigli comunali procederanno al regolamento dei rapporti ed a quanto altro occorra per le modificazioni di circoscrizione di cui all'articolo precedente. Per tali adempimenti sono conferiti i poteri dei Consigli comunali ai Commissari che siano incaricati dell'amministrazione dei predetti Comuni.