Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170 Art. 13
Il primo comma dell'art. 29 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281 , e' sostituito dai seguenti: «Per i servizi di polizia tributaria ed investigativa, l'Amministrazione potra' mantenere, entro il limite di un cinquantesimo della forza organica del corpo, e della relativa spesa, un contingente di militari scelti fra i piu' atti allo speciale servizio. «Ai militari suddetti spettano le indennita' fisse ed eventuali stabilite per i pari grado del ruolo specializzati dei carabinieri Reali della categoria inquirenti. Non sono invece dovuti il contributo mensile vestiario e le indennita' giornaliere di servizio e di comando previste dal precedente articolo 26». La locuzione «288 marescialli, fra capi e ordinari» compresa nel 2° comma del precitato art. 29, e' sostituita dalla seguente: «288 fra marescialli e marescialli capi».
Verweist auf
- Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170 Art. 29