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Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170 · Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170 — Modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza. (023U3170)

Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170 Art. 13

In KraftAmtlicher Text

Il primo comma dell'art. 29 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281 , e' sostituito dai seguenti: «Per i servizi di polizia tributaria ed investigativa, l'Amministrazione potra' mantenere, entro il limite di un cinquantesimo della forza organica del corpo, e della relativa spesa, un contingente di militari scelti fra i piu' atti allo speciale servizio. «Ai militari suddetti spettano le indennita' fisse ed eventuali stabilite per i pari grado del ruolo specializzati dei carabinieri Reali della categoria inquirenti. Non sono invece dovuti il contributo mensile vestiario e le indennita' giornaliere di servizio e di comando previste dal precedente articolo 26». La locuzione «288 marescialli, fra capi e ordinari» compresa nel 2° comma del precitato art. 29, e' sostituita dalla seguente: «288 fra marescialli e marescialli capi».