Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170 Art. 2
Alla locuzione «marescialli capi e ordinari» contenuta nell' art. 2 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281 , e' sostituita la seguente: «marescialli capi e marescialli».
Alla locuzione «marescialli capi e ordinari» contenuta nell' art. 2 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281 , e' sostituita la seguente: «marescialli capi e marescialli».