Regio decreto 30 aprile 1924, n. 965 Art. 113
Capo XIII. Dei locali e dell'arredamento scolastico.
Il preside cura che siano posti a disposizione della sua scuola e mantenuti in buono stato i locali occorrenti e rivolge le necessarie richieste all'ente obbligato a fornirli. Dell'inadempienza di questo riferisce al ministero.