Regio decreto 30 aprile 1924, n. 965 Art. 13
Capo II. Del preside e del consiglio di presidenza.
Il preside conferisce gl'incarichi e le supplenze temporanee di tutto il personale non insegnante che sia a carico dello Stato. informandone il ministero; per gli incarichi e le supplenze di quello a carico degli enti locali provvede d'accordo con le rispettive amministrazioni.