Regio decreto 30 aprile 1924, n. 965 Art. 39
Capo IV. Dei professori.
I professori dipendono direttamente dal preside. Essi devono: trovarsi in sede non piu' tardi del 29 settembre, salvo che, per speciali ragioni di servizio, il ministro disponga altrimenti; trovarsi nell'istituto almeno cinque minuti prima che cominci la propria lezione o preavvisare in tempo utile il preside, quando per legittimo impedimento non possano recarvisi; assistere all'ingresso e all'uscita dei propri alunni; intervenire alle adunanze del collegio e dei consigli; cooperare al buon andamento dell'istituto seguendo le prescrizioni del preside.