Regio decreto 2 aprile 1925, n. 501 Art. 4
Per curare il riordinamento della Scuola potra' essere nominato con decreto Ministeriale un Commissario governativo, che cessera' dall'incarico con la regolare costituzione del Consiglio di amministrazione, composto in conformita' dell'art. 3. Nel decreto di nomina saranno definite le attribuzioni del Commissario governativo.