Regio decreto 2 aprile 1925, n. 501 Art. 6
Limitatamente ai posti in organico sara' confermato nel ruolo del Regio istituto-scuola commerciale di Trieste il personale effettivo gia' a carico dello Stato e che presta servizio in quella Scuola. Nei limiti delle somme stabilite per contributi ordinari potranno essere confermati come titolari fuori ruolo anche gli insegnanti effettivi le cui cattedre, nella pianta organica, non fossero comprese fra quelle da assegnarsi ad insegnanti titolari.