Regio decreto 5 aprile 1925, n. 662 Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Viste le leggi 12 marzo 1904, n. 178; 19 aprile 1906, numero 126, e 25 giugno 1909, n. 422 , relative alle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi ammissibili ai pubblici appalti; Visto il regolamento per l'esecuzione di dette leggi approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278 ; Udito il Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per l'economia nazionale e per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Sono approvate le modificazioni come appresso del regolamento relativo alle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi ammessi ai pubblici appalti, approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278 : a) alla fine dell'ultimo comma dell'art. 28 sono aggiunte le parole: «tranne che le cooperative votanti nella Provincia siano in numero minore di cinque»; b) nell'art. 29 il primo comma e' abrogato e il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Nelle Provincie in cui si verifichi diserzione nelle elezioni la Commissione rimane composta dei soli funzionari e di un membro nominato dal Ministro per l'economia nazionale, sulla proposta del Prefetto, tra persone esperte e benemerite nel campo della cooperazione». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 aprile 1925. VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Nava - Giuriati. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 maggio 1925. Atti del Governo, registro 236, foglio 146, - Granata.
Verweist auf
- Regio decreto 5 aprile 1925, n. 662 Art. 28
- Regio decreto 5 aprile 1925, n. 662 Art. 29