Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1478 Art. 1
La voce n. 2 della tabella approvata con R. decreto 10 settembre 1923, n. 1957 , e' modificata come segue: «Industria dei laterizi a mano e a macchina. Per quattro mesi all'anno, fermo restando il disposto della voce n. 27 della presente tabella».