Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 1
TITOLO I. Del patrimonio e dell'amministrazione dei Convitti nazionali Capo I. Del patrimonio e dell'esercizio finanziario.
I Convitti nazionali attingono i mezzi pel loro mantenimento: a) dalle rendite del proprio patrimonio; b) dalle rette dei convittori; c) dai contributi, canoni o sussidi corrisposti da Provincie, Comuni o da altri Enti morali.