Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 117
TITOLO III Dei convittori. Capo I. Dell'ammissione e della retta.
Quando nel convitto siano piu' di due fratelli, per i due maggiori la famiglia deve la retta per intero e per gli altri la meta'. Se alcuno dei fratelli goda pasto gratuito vinto per concorso, il beneficio della riduzione e' mantenuto pel minore degli altri. Quando i fratelli siano due, la famiglia deve per il maggiore la intera retta e per il minore, la retta ridotta di un quinto. Queste concessioni non sono estese ai semi-convittori.