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Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 · Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 — Regolamento per i Convitti nazionali. (025U2009)

Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 117

TITOLO III Dei convittori. Capo I. Dell'ammissione e della retta.

In KraftAmtlicher Text

Quando nel convitto siano piu' di due fratelli, per i due maggiori la famiglia deve la retta per intero e per gli altri la meta'. Se alcuno dei fratelli goda pasto gratuito vinto per concorso, il beneficio della riduzione e' mantenuto pel minore degli altri. Quando i fratelli siano due, la famiglia deve per il maggiore la intera retta e per il minore, la retta ridotta di un quinto. Queste concessioni non sono estese ai semi-convittori.