Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 12
Capo II. Dell'amministrazione.
Per la validita' delle adunanze del Consiglio di amministrazione si richiede la presenza di almeno quattro membri. Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti e a scrutinio palese. E' indetto lo scrutinio segreto, quando il presidente lo reputi opportuno o quando due dei consiglieri ne facciano richiesta. In caso di parita', prevale il voto del presidente. Il verbale dell'adunanza e' approvato seduta stante, o all'aprirsi della seduta immediatamente successiva, ed e' firmalo dal presidente, da un consigliere e dal segretario.