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Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 · Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 — Regolamento per i Convitti nazionali. (025U2009)

Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 12

Capo II. Dell'amministrazione.

In KraftAmtlicher Text

Per la validita' delle adunanze del Consiglio di amministrazione si richiede la presenza di almeno quattro membri. Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti e a scrutinio palese. E' indetto lo scrutinio segreto, quando il presidente lo reputi opportuno o quando due dei consiglieri ne facciano richiesta. In caso di parita', prevale il voto del presidente. Il verbale dell'adunanza e' approvato seduta stante, o all'aprirsi della seduta immediatamente successiva, ed e' firmalo dal presidente, da un consigliere e dal segretario.