Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 137
Capo III. Dei rapporti con le famiglie dei convittori.
Nei giorni che sono stabiliti dal regolamento interno e nei periodi di piu' vacanze scolastiche consecutive, il rettore puo' accordare agli alunni che non abbiano demeritato, di recarsi presso le loro famiglie o presso i rappresentanti di queste.