Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 14
Capo II. Dell'amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione: esamina ed approva, entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo; cura che tutte le spese siano mantenute nei limiti del bilancio; autorizza preventivamente l'esecuzione delle spese straordinarie, anche se queste siano gia' inscritte in bilancio; determina caso per caso, con deliberazioni motivate, e previa autorizzazione della Giunta per l'istruzione media quando sia da adottare la licitazione privata o la semplice trattativa privata per i contratti non eccedenti il valore di lire tremila; determina le condizioni generali per i servizi ad economia, quando, risolva di provvedere in tal modo alla fornitura dei generi alimentari e ai bisogni immediati dell'Istituto; esamina e discute i parziali rendimenti di conti, secondo le norme del regolamento di contabilita'; stabilisce, entro il 15 gennaio, il verbale di chiusura; approva i risultati della gestione; esamina ed approva il conto consuntivo.