Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 144
Capo V. Dell'insegnamento e in particolari degli insegnamenti interni.
Nelle scuole elementari interne si seguono i programmi a le norme stabilite per le scuole elementari pubbliche. L'istruzione religiosa, con programma identico a quello stabilito per le scuole elementari, e' impartita dal sacerdote, di cui all'art 129.