Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 146
Capo V. Dell'insegnamento e in particolari degli insegnamenti interni.
Gl'insegnamenti interni che possono istituirsi sono di regola, i seguenti: a) per gli alunni delle scuole elementari: lavoro manuale; b) per gli alunni delle scuole medie di primo grado: disegno, musica, diritti e doveri; c) per gli alunni delle scuole medie di secondo grado: storia dell'arte, elementi di diritto e di economia, stenografia, scherma, ballo, canto. Nei convitti femminili di Anagni e di Roma possono istituirsi gl'insegnamenti dei lavori femminili e di economia domestica.