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Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 · Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 — Regolamento per i Convitti nazionali. (025U2009)

Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 165

Capo VII. Dei posti gratuiti.

In KraftAmtlicher Text

I posti di cui al precedente articolo sono conferiti mediante concorso per titoli a giovinetti di scarsa fortuna e meritevoli per profitto e buona condotta, che siano cittadini italiani o italiani non regnicoli anche se mancanti della naturalita', e che raggiungano l'eta' non inferiore a sei e non superiore a dodici anni al 30 settembre dell'anno in cui il concorso ha luogo. Dal requisito dell'eta' indicato nel precedente comma, sono dispensati i candidati che siano gia' alunni dello stesso convitto o di altro convitto nazionale.