Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 168
Capo VII. Dei posti gratuiti.
Il concorso e' giudicato da una commissione nominata dal Ministro della P. I. e composta di un funzionario amministrativo o tecnico di grado non inferiore al 6° dell'amministrazione centrale, che la presiede, di un preside o professore dei Regi istituti medi d'istruzione e di un funzionario dei convitti nazionali.