Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 174
Capo VII. Dei posti gratuiti.
((Salvo quanto e' disposto nel precedente articolo, i posti gratuiti che siano ancora disponibili dopo il collocamento dei vincitori del concorso, possono essere conferiti per un solo anno dal Ministro per l'educazione nazionale ad alunni che siano particolarmente meritevoli per profitto e per disagiata condizione economica. I detti conferimenti non potranno aver luogo oltre il 30 novembre di ciascun anno)) .