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Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 · Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 — Regolamento per i Convitti nazionali. (025U2009)

Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 40

Capo II. Dei concorsi e delle nomine ai posti di istitutore, di maestro elementare e di vice-economo.

In KraftAmtlicher Text

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dal Ministro per l'educazione nazionale e sono composte nel modo seguente: a) per i concorsi a posti di istitutore: di un funzionario del Ministero dell'educazione nazionale, di grado non inferiore al sesto, presidente; di un rettore di Convitto nazionale; di un preside dei Regi istituti medi d'istruzione di 2° grado; di un professore ordinario degli Istituti stessi e di una persona di riconosciuta competenza in educazione fisica designata dall'Opera nazionale Balilla; b) per i concorsi a posti di maestro elementare: di un rettore di convitto nazionale, presidente; di due professori ordinari dei Regi istituti medi d'istruzione di 1° grado e di un direttore didattico; c) per i concorsi a posti di vice-economo: di un funzionario amministrativo dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale di grado 6°, presidente; di un rettore di convitto nazionale; di un professore ordinario di computisteria e ragioneria degli istituti medi d'istruzione di 2° grado. Di ciascuna Commissione fara' parte, con funzioni di segretario, un impiegato dell'Amministrazione centrale della educazione nazionale di grado non inferiore al nono. ((5))

--------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 , nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".