Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 52
Capo II. Dei concorsi e delle nomine ai posti di istitutore, di maestro elementare e di vice-economo.
Il presidente della commissione esaminatrice dispone tutto cio' che e' necessario per garantire la sincerita' della prova e la legalita' nelle operazioni d'esame. Sono esclusi i candidati che contravvengono a tali disposizioni. ((5))
--------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 , nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".