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Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 · Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 — Modificazioni al regolamento per il concorso di ammissione in magistratura contenuto nel R. decreto 19 luglio 1924, n. 1218. (025U1860)

Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 Art. 16Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta ed orale

In KraftAmtlicher Text

Prima dell'assegnazione dei punti la Commissione o Sottocommissione delibera per ciascuna prova, a maggioranza di voti, se il candidato meriti di ottenere il minimo richiesto per l'approvazione. Nell'affermativa, ciascun commissario dichiara quanti punti intenda assegnare al candidato. La somma di tali punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivamente assegnato al candidato. Le frazioni di voto non sono calcolate.