Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 Art. 3
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata al procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione il candidato dimora. Nella domanda devono essere esattamente indicati il domicilio e la residenza dell'aspirante. La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Chi appartiene all'ordine giudiziario o ad altra Amministrazione dello Stato, e' dispensato dalla presentazione dei documenti indicati nelle lettere b), d) del precedente articolo. E' nulla la domanda presentata fuori termine. Non puo' essere ammesso al concorso chi non abbia conseguito la laurea in giurisprudenza almeno nel giorno precedente a quello in cui avranno principio le prove scritte.