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Regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 · Regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 — Indennita' al personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero. (026U0941)

Regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Le indennita' per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno. Durante i giorni di navigazione competono, oltre il doppio decimo del prezzo del biglietto del viaggio aumentato delle spese di vitto: a) il rimborso della spesa relativa al vitto normale di bordo inerente al passaggio, qualora non sia compreso nel prezzo del biglietto; b) l'indennita' di cui al primo comma del precedente art. 1 ridotta a un terzo, senza l'aumento dell'aggio sull'oro. Sono inoltre dovute le indennita' stabilite per le missioni all'interno del Regno per i giorni decorsi dalla partenza dell'abituale residenza di ufficio e di servizio fino a quello, escluso, in cui si passa il confine o si prende imbarco per l'estero, nonche' per il periodo compreso dal giorno successivo a quello in cui si ripassa il confine o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza.